In ambito giuridico, e più nello specifico quando è in corso una causa civile, è importante conoscere tutto ciò che riguarda le normative che regolano la materia. Per esempio, quando si parla di trattazione della causa, si fa riferimento all’art 320 cpc, che troviamo alla voce “Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace”. Nelle prossime righe vedremo quindi che cosa dice l’articolo 320 cpc in materia di trattazione della causae quali sono le diverse implicazioni.
Art 320 cpc: che cosa dice?
Il modo migliore per iniziare a esaminare il contenuto e quindi il significato delle disposizioni contenute in un articolo del Codice di Procedura Civile è senza ombra di dubbio quello di riportare il suo testo integrale. Di seguito quindi il testo dell’art 320 cpc nella sua integrità e così come modificato con la Legge 26 novembre 1990, n. 353:
“Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.
I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio [168 c.p.c.] ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio”.
Significato e interpretazione
Come abbiamo avuto modo di vedere, l’art 320 cpc espone in modo piuttosto chiaro e lineare quello che è l’iter dalla prima udienza in poi. L’articolo continua esponendo l’alternativa e quindi il percorso da seguire nel caso in cui non si raggiunga una conciliazione tra le parti. Queste, in caso di mancata conciliazione, sono quindi tenute a esporre, tramite la produzione documentale delle prove a sostegno delle loro tesi. Contestualmente le parti possono esprimere la richiesta di assumere dei mezzi di prova.
A questo punto, il giudice ha la facoltà di fissare una nuova udienza. Tale udienza può essere fissata una sola volta nel corso di questa fase del giudizio. Il suo scopo è quello di dare la possibilità alle parti di esporre le ulteriori produzioni e le prove raccolte.
Per concludere, l’art 320 cpc specifica, nel suo comma finale, l’aspetto relativo ai documenti prodotti. Questi possono infatti essere inseriti nel fascicolo di ufficio, dopo possono essere quindi conservati fino alla fine del giudizio. Ciò è sancito dall’articolo 168 cpc.
Cosa significa “trattazione della causa”?
Per concludere, un piccolo approfondimento sul significato dell’espressione “trattazione della causa” cui l’art 320 cpc si riferisce. Per trattazione della causa, nell’ambito della procedura civile, si intende infatti l’attività di giudizio che ha come fine quello di individuare le parti in causa, nonché a prendere in esame le domande che queste propongono.
In tal senso, comprende quel procedimento che porta, a partire dalla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle pretese di ogni parte, alla decisione del giudice. L’iter della trattazione della causa è stato recentemente modificato in base a quanto disposto dal D.L. 35/2005, convertito in Legge 80/2005 (il cosiddetto decreto competitività).
La modifica ha interessato principalmente il fatto che, ad oggi, è prevista una unica udienza per la prima comparizione e per la trattazione della causa. Come abbiamo avuto modo di vedere, durante questa udienza il giudice verifica le ragioni delle parti e, su richiesta, eventualmente stabilisce un differimento per l’udienza di comparizione nonché per la comparizione personale delle parti e l’interrogatorio libero.