I titolari di partita IVA devono rispettare una serie di adempimenti. Si pensi per esempio agli esportatori abituali, che sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate la loro dichiarazione d’intento. Sull’argomento a volte si crea un po’ di confusione: cerchiamo di fare chiarezza spiegando di cosa si tratta, chi è tenuto a farla e quando.
Cos’è e chi può fare la dichiarazione d’intento
L’esportatore abituale è quel soggetto dotato di partita IVA che acquista beni e servizi dai suoi fornitori per poi poterli rivendere all’estero. Nel nostro sistema le vendite all’estero non sono imponibili all’IVA, quindi l’esportatore (che invece paga l’imposta sul valore aggiunto ai suoi fornitori) si ritroverebbe in una posizione di credito nei confronti dell’erario. La dichiarazione d’intento serve proprio per sistemare questa situazione: in pratica permette che anche per gli acquisti dai fornitori non venga pagata l’IVA, entro un determinato plafond. Attenzione, perché questo meccanismo non è disponibile per tutti! Per essere definiti esportatori abituali, infatti, bisogna rispettare dei precisi requisiti, ovvero:
- almeno il 10% del volume d’affari deve derivare da vendite all’estero;
- le esportazioni devono essere dirette, quindi senza figure intermediarie.
La dichiarazione d’intento di fatto è il documento con cui l’esportatore afferma di avere queste qualità e che quindi potrà beneficiare di un regime agevolato con sospensione di imposta. Gli esportatori agricoli beneficiano di altre misure, quindi non devono presentare la dichiarazione di intento,
Presentazione del modello da parte dell’esportatore e ruolo del fornitore
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un apposito modello per la dichiarazione d’intento, in cui l’esportatore deve indicare i suoi dati e compilare la sezione dedicata al plafond, in cui deve indicare se ha optato per il plafond fisso o il plafond mobile. Non c’è un termine preciso entro quando inviare il documento, però non è possibile effettuare acquisti senza l’applicazione dell’IVA prima della presentazione del modulo. La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente dall’esportatore all’Agenzia delle Entrate. Una copia (insieme ad una copia della trasmissione telematica) deve essere consegnata anche al fornitore. Quest’ultimo avrà quindi la possibilità di emettere nei confronti dell’esportatore delle fatture in regime di non imponibilità IVA. Nella sezione Natura delle fatture quindi dovrà comparire il codice specifico N3.5 che fa riferimento alle operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento; sul documento deve essere riportato anche numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento. Chiaramente il fornitore deve essere a conoscenza del plafond, in modo da non sforare questo limite di fatturazione