La legge 53 dell’8 marzo 2000 tratta dei congedi dal lavoro per motivi familiari gravi. Per saperne di più su di essa, si può continuare a leggere questa pagina.
I permessi
Questa legge prevede permessi dal lavoro in casi gravi. Tali congedi includo:
- congedi dei genitori, per malattie del figlio, e fino al terzo anno di vita di quest’ultimo, i genitori hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 % della retribuzione;
- congedi per eventi e cause particolari, come un decesso, ed in questo caso il lavoratore ha diritto a tre giorni di permesso, o casi di infermità grave di un componente del nucleo familiare, oppure altre situazioni di grave disagio, che non riguardi la malattia;
- congedi per formazione, che sia per completare la scuola dell’obbligo, o per conseguire una laurea, ed in alcuni casi tali attività formative possono essere finanziate dallo stesso datore di lavoro, se inerente alle attività. In questo caso il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione;
- congedi per la formazione continua, per lavoratori occupati e non, al fine di accrescere le proprie competenze professionali.
Ci sono, poi, ulteriori disposizioni a sostegno della paternità e della maternità, riguardanti le sostituzioni dei lavoratori in astensione, parti prematuri, permessi per l’assistenza a portatori di handicap (ed anche agevolazioni). Per i permessi dovute a malattie di un figlio o qualche membro del nucleo familiare, è necessario fornire al datore di lavoro una documentazione rilasciata dall’SSN, ed è bene informarsi sulla Legge 104.
I sostegni per i lavoratori
Nel nono articolo di questa normativa, sono stabilite le misure di sostegno dei lavoratori, nella flessibilità dell’orario. Per incentivare e promuovere l’articolazione della prestazione di lavoro, infatti, si possono erogare fino a cinquanta lavoratori dipendenti di imprese il 50 % di contributi emessi dallo Stato, che promuovono particolari progetti, come quelli che permettono ai genitori di lavorare in maniera autonoma dopo la nascita o l’adozione del minore, con orari più flessibili.
Tra questi progetti sono anche previsti il reinserimento dei lavoratori dopo dei periodi di formazione, oppure che sostengono la sostituzione di un datore di lavoro o di un lavoratore per astensione obbligatoria o congedi parentali. I finanziamenti, invece, sono riportati nell’articolo 21 di questa legge. Nell’ultima parte dell’articolo, invece, viene illustrato come le regioni devono organizzare tempi e finanziamenti di tali congedi.