Quando si parla di prelazione agraria si fa più specificamente riferimento al diritto di prelazione agraria. Si tratta di un diritto che interessa in maniera particolare i coltivatori diretti, sia in qualità di affittuari che di proprietari di un terreno utilizzato per finalità agricole. Nelle prossime righe cercheremo di offrire una breve panoramica su quella che rappresenta il diritto di prelazione agraria, in cosa consiste e chi ne ha diritto.
Diritto di prelazione agraria: che cos’è?
Come già accennato in apertura, il diritto di prelazione agraria consiste nel diritto, appunto, detenuto da determinati soggetti, di poter godere della precedenza nell’acquisto di un fondo agricolo. In questo senso, si intende la preferenza a parità di prezzo al quale il proprietario intende vendere il fondo agricolo. Si tratta di un diritto che si configura solo quando sussistono determinate circostanze che, come vedremo, possono essere di natura sia oggettiva che soggettiva.
La legge che regola la materia in relazione al diritto di prelazione agraria è la n. 590 del 26 maggio 1965. Con questa legge sono state disciplinate le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso, o di concessione in enfiteusi, di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione (esclusa quella stagionale). Nello specifico, l’articolo 8 della menzionata legge è quello che riguarda il diritto di prelazione agraria.
Il diritto di prelazione agraria si applica sui fondi agricoli o sui fondi rustici, individuati sempre nell’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590. Benché non siano presenti dettagli circa la definizione di fondo agricolo, generalmente si intendono i terreni destinati all’agricoltura, anche nel caso in cui siano presenti dei fabbricati il cui utilizzo sia limitato all’attività agricola.
Chi può beneficiare di questo diritto?
I beneficiari del diritto di prelazione agraria possono essere diversi, benché generalmente si tratti di un diritto riservato ai coltivatori diretti (e quindi al mezzadro, al colono o al compartecipante). I coltivatori diretti beneficiari del diritto di prelazione agraria possono essere sia gli affittuari del fondo in vendita, sia i proprietari di quello confinante con quello messo in vendita.
Ma non solo. Tale diritto può applicarsi allo stesso modo anche agli affittuari del fondo agricolo offerto in vendita e ai proprietari dei fondi agricoli confinanti con quello in vendita, anche se non coltivatori diretti. Recenti modifiche della materia hanno esteso il diritto di prelazione agraria per l’acquisto dei terreni in affitto o confinanti anche società agricole di persone. Tra queste rientrano le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. In questo caso, però, in queste società almeno la metà dei soci deve essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
Ulteriori modifiche e riforme hanno esteso il diritto di prelazione agraria per l’acquisto del fondo confinante anche agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola dell’Inps. Nel loro caso, però, il diritto si applica solo se agiscono in qualità di proprietari del fondo confinante, e non di affittuari di quello in vendita.
Requisiti per beneficiare del diritto di prelazione agraria
Come abbiamo accennato in precedenza, esistono comunque dei requisiti sia soggettivi che oggettivi per poter accedere a questo diritto. Nello specifico, il destinatario del fondo deve in primo luogo coltivare il fondo da almeno due anni. Inoltre, lo stesso non deve aver venduto altri fondi rustici con un imponibile entro determinati limiti, entro i due anni precedenti. Ciò a meno che non si sia trattato di una cessione finalizzata alla ricomposizione fondiaria.
Inoltre, chi vuole beneficiare del diritto di prelazione agraria deve accertarsi che il fondo in oggetto non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia o del personale.
Requisiti che impediscono il diritto di prelazione agraria
I motivi che invece possono impedire l’esercizio del diritto di prelazione agraria sono:
- La sussistenza di una comunicazione relativa alla mancata volontà di rinnovare l’affitto
- Il venire meno del rapporto di affitto a causa di un grave inadempimento o per recesso del conduttore
- In caso di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento o espropriazione per pubblica utilità
- Se i terreni sono destinati a uso edilizio, industriale o turistico in base a quanto contenuto nei piani regolatori