Reverse Charge edilizia: che cos’è? Quando richiederlo?

1317

Il Reverse Charge (letteralmente “inversione contabile”) è un metodo particolare di applicare l’IVA dal venditore all’acquirente, che fa in modo che quest’ultimo paghi l’imposta, soprattutto per quanto riguarda l’edilizia. Ma come funziona? In quale circostanza si può richiedere?

Come funziona il Reverse Charge

I parametri su come e quando applicare il Reverse Charge vengono stabiliti nel DPR 633 del 1972, articolo 17. Esso prevede che l’obbligo di inversione contabile venga estesa a titolari dell’IVA le cui prestazioni sono relative a edifici in demolizione, a cui si debbano installare degli impianti, che devono essere completati o che richiedono servizi di pulizia.

Al Reverse Charge sono soggetti prestatori che lavano nel settore edile, alla classificazione F delle attività economiche secondo l’ATECO, che si trovano in stato di subappalto oppure se svolgono attività che vengono comunicate dal prestatore dell’opera. Sono esclusi da questo metodo le forniture di beni per queste operazioni, che ai fini dell’IVA non prestano servizi.

Tecnicamente, il Reverse Charge dell’IVA, si effettua quando il venditore emette una fattura a cui non addebitare l’imposta, operazione che non si svolge normalmente, oppure se l’acquirente inserisce la fattura che riceve con l’aliquota di riferimento e lo duplica, annotandolo nel registro degli acquisti o delle vendite, a seconda dei casi.

Come si emette

Per emettere l’IVA con il Reverse Charge, si possono scegliere due metodi:

  • quando il committente o cessionario emette un autofattura con un doppia annotazione, da scrivere anche nel registro degli acquisti o delle fatture e dei corrispettivi;
  • quando il fornitore richiede la ricezione della fattura senza IVA, integrando una doppia annotazione nel registro delle fatture e dei corrispettivi.

Se la fatturazione viene fatta per via elettronica, può essere di tipo esterno o interno. Esterno se le operazioni di acquisto di beni vengono effettuate da chi risiede nei Paesi dell’UE oppure delle prestazioni di servizio vengono eseguite da residenti di Paesi extraeuropei. Quello interno, invece, riguarda acquisti da parte di chi è soggetto passivo IVA e risiede in Italia, e deve rispettare i criteri dell’articolo 17 del DPR che disciplina questo metodo.

Quando si può applicare

Il Reverse Charge si può applicare solo per alcune operazioni, sempre stabilite nel decreto, come le cessioni imponibili di investimenti (compresi quelli dell’oro), le prestazioni di servizi nel settore edilizio, nell’inversione contabile dei servizi di pulizia, nelle vendite di fabbricati (o di alcune frazioni di questi ultimi), delle cessioni di gas e di energia elettrica, o di quelle di bancali di legno, etc.

I settori in cui si può applicare questo metodo, oltre a quelli edili, si ampliano a quelle della vendita dei prodotti elettronici, dell’oro, dei rottami, del gas, della luce e dei consorzi. Questi ultimi devono essere sempre autorizzati dall’UE.

Questo metodo, è stato introdotto soprattutto per far fronte a delle frodi, che possono verificarsi a livello nazionale, facendo diventare l’operazione di fatturazione neutra, dal punto di vista contabile.