Sospensione termini feriali: quando si applica? Come funziona?

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L’ordinamento giuridico italiano prevede numerose specifiche che vanno prese in considerazione a seconda delle proprie esigenze. In questo modo si evitano intoppi e fraintendimenti di ogni tipo affinché tutto proceda per il verso giusto. Con la sospensione termini feriali si ha a che fare particolarmente importante per qualsivoglia iter processuale. Inoltre, la sua centralità è essenziale per stabilire le tempistiche di ogni step intermedio. Questo aspetto fa il paio con altri elementi che delineano la macchina giudiziaria italiana, un comparto talvolta macchinoso ma che gode di una notevole giurisprudenza. Pertanto, occorre approfondire la questione della sospensione senza lasciare nulla al caso.

Sospensione termini feriali: cos’è e quando si applica

Stando a quanto recita la legge 742 del 7 ottobre del 1969, si prevede una sospensione dei termini processuali in una fascia temporale che va, solitamente, dal 1° al 31 agosto. In poche parole, si tratta di una vera e propria pausa estiva in cui gli adempimenti giudiziari si fermano per poi riprendere direttamente a settembre. Ad ogni modo, va detto che il predetto termine temporale è stato accorciato grazie all’approvazione del decreto legge 132 del 12 settembre 2014. Difatti, prima di quella data la sospensione termini feriali era pari a 45 giorni. Una finestra troppo ampia, visti i tempi che corrono e le esigenze istituzionali di dover snellire l’apparato burocratico.

C’è da dire, poi, che questa prassi si allinea con quella adottata per la materia fiscale – dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Perciò, appare evidente che il periodo estivo sia il momento più opportuno, per il sistema italiano, per ricaricare le batterie e ripartire di slancio con le proprie attività. Nonostante ciò, per la sospensione della sfera processuale ci sono delle eccezioni che escludono degli atti piuttosto che altri. Quindi, bisogna approfondire questo aspetto nel migliore dei modi tenendo a mente che una sospensione in tal senso non deve mai arrecare dei danni alle parti interessate.

I casi che vengono esclusi dalla “pausa” processuale

Per quanto riguarda la materia penale, la sospensione termini feriali non si applica quando ci sono delle indagini da svolgere in maniera preliminare per reati legati alla criminalità organizzata. Lo stesso vale per per quelle cause che potrebbero confluire verso la prescrizione e per il recepimento di prove non rinviabili in presenza di un incidente probatorio. In merito all’aspetto civile del mondo processuale, i casi esclusi dalla sospensione sono tanti e ce ne sono alcuni che meritano sicuramente di essere menzionati: cause alimentari; procedimenti cautelari; iter per adottare provvedimenti che riguardano la gestione del sostegno, dell’inabilitazione e dell’interdizione; assegni familiari; infortuni sul lavoro; cause che hanno, come oggetto del contendere, il rapporto di lavoro subordinato privato; i procedimenti tesi ad ufficializzare gli ordini protezione contro gli abusi di sfratto e/o familiari.

La sfera amministrativa elude la sospensione termini feriali quando si impugnano le decisioni delle commissioni territoriali e quando si opta per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento contestato. Infine, con un processo tributario non si può ricorrere al congelamento temporaneo degli iter previsti per la comunicazione di cartelle di pagamento, della liquidazione o di un accertamento fiscale.