Aumento pensioni: quando viene effettuato e cosa prevede la legge

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Si parla spesso di aumento pensioni che di norma accade una volta all’anno. Ma cosa prevede le legge per questo adeguamento e quando viene effettivamente effettuato?

Aumento pensioni – Quando viene effettuato

L’aumento pensioni è un meccanismo di adeguamento che viene fatto in modalità periodica, come di legge, che vuole assicurare ai pensioni di poter mantenere un tenore di vita costante nel tempo e adeguato nonostante l’inflazione o problematiche di natura economica che intaccano il Paese.

È bene evidenziare prima di tutto che il calcolo dell’importo mensile viene effettuato e stabilito seguendo alcuni criteri e una forma di calcolo precisa, valutando il periodo di ingresso nel mercato del lavoro – contributi versati – se misto o retributivo definendo una somma mensile che spetta all’utente. Ma è previsto anche un adeguamento considerando l’inflazione e anche il costo della vita che tende ad aumentare di anno in anno?

La legge italiana ha quindi previsto di proteggere le somme pensionistiche e anche assicurare un tenore di vita che sia adeguato alle aspettative, senza sorprese e costante nel tempo. Il meccanismo di adeguamento è chiamato tecnicamente perequazione automatica ovvero aumento dell’importo di fine mese nonostante inflazioni o altre problematiche economiche che possono emergere.

Aumento pensioni – Come funziona e cosa dice la legge

Il valore di riferimento che stima l’aumento pensionistico da applicare si base sull’indice ISTAT in merito ai prezzi di consumo che riguardano famiglie di impiegati e operai. Questo viene calcolato in un primo momento come codice provvisorio e poi in maniera definitiva come conguaglio di inizio anno.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze viene emanato alla fine di ogni anno per determinale in via previsionale l’indice percentuale di variazione che viene applicata l’anno successivo in merito all’aumento delle pensioni.

Ci sono quindi tre tipologie di conguaglio:

  • Positivo nel momento in cui la variazione sia superiore di quella previsionale di fine anno – quindi corrisposta come aggiunta alla somma pensionistica
  • Negativo nel momento in cui la variazione si rivela inferiore a quella previsionale e l’importo viene sottratto alla somma pensionistica
  • Nullo nel momenti in cui la previsione sia identica alla variazione e alcun conguaglio verrà applicato alla somma pensionistica.

Come si nota infatti leggendo media e giornali, c’è un estremo interesse in merito all’importo dal mese di gennaio dove – salvo variazioni o eccezioni – è presente il conguaglio dell’anno precedente e un possibile aumento dell’indice previsionale che viene stimato per la nuova annualità.

L’applicazione degli indici non deve essere considerata uguale per tutti quelli che sono i trattamenti in merito alla pensione. Facendo un discorso generico, negli ultimi 20 anni il meccanismo in vigore prevede una indicizzazione piena per gli utenti che hanno una pensione bassa e parziale per chi prende un pensione più alta dello standard.

Negli anni si sono viste alcune attività differenti, con alcuna perequazione oppure indicizzazioni non recuperabili. Molte volte infatti si sarà notato tra le varie notizie dei media, un coinvolgimento da parte di Cassazioni e Corte Suprema per esprimersi su questi accaduti.