Sicuramente sarà capitato a molti di sentire parlare di “aste giudiziarie “e, ad alcuni, anche di averci partecipato. In parole semplici, un’asta giudiziaria consiste nel mettere in vendita un bene, mobile o immobile, che è stato soggetto a pignoramento da parte di una persona debitrice. Dunque, quando il debitore perde il possesso del bene, questo può essere venduto all’asta. Ovviamente, non si tratta di una vendita tradizionale, ma di una vera e propria gara, dove “vince” chi offre il prezzo più alto e diventa il nuovo proprietario di quel bene. Dunque, le aste, si possono tenere in tribunale o all’interno degli studi di professionisti delegati dal giudice delle esecuzioni. L’avviso dell’asta deve essere pubblicato con un anticipo di almeno tre giorni, e la possibilità di vendita può essere con o senza incanto.
Vendita all’incanto: asta giudiziaria
Quando il proprietario di un bene, mobile o immobile, non riesce a sostenere i pagamenti inerenti al bene, coloro che devono essere pagati possono richiedere l’esecuzione forzata per espropriarne i beni e metterli in vendita all’asta, per cercare di recuperare almeno una parte del denaro che gli spetta. Dunque, quando un bene viene venduto all’asta, la vendita può essere con l’incanto o senza incanto. Vediamo insieme cosa significa questa terminologia.
Vendita all’incanto: perché si chiama così?
Come anticipato, le aste giudiziarie si dividono in due categorie: quelle con la vendita all’incanto e quelle con la vendita senza incanto. Le vendite con incanto sono aste aperte al pubblico, dove ogni partecipante può fare la propria offerta pubblicamente. Si differenzia rispetto alla vendita senza incanto, perché l’aggiudicazione dell’immobile durante l’asta non è definitiva, bensì provvisoria. La maggiore offerta sopraggiunta durante l’asta, può essere superata neo 10 giorni successivi, a patto che la nuova offerta superi di almeno 1/5 il prezzo accettato durante l’asta.
Vendita all’incanto: come funziona?
Le aste con incanto sono delle vendite aperte a tutti, a cui si ricorre quando c’è la possibilità di voler vendere un bene e cercare di recuperare almeno la metà del suo valore. Se, durante l’asta giudiziaria, non si presenta nessun possibile acquirente o non viene presentata alcuna offerta per quel bene, l’asta viene aperta anche in via telematica, tramite l’autorizzazione di un giudice. A questo punto, si procede con le varie offerte e, a essere considerata valida, sarà l’offerta di valore superiore. La gara termina quando, passati tre minuti, dall’ultima offerta proposta, nessun offerente rilancia con una offerta superiore.
Una volta terminata l’asta, tramite la pronuncia del decreto di trasferimento dell’immobile il bene è assegnato. Ma, nell’asta a incanto, l’aggiudicazione del bene non è definitiva. In quanto, gli offerenti hanno tempo 10 giorni, dall’ultima offerta accettata durante lo svolgimento dell’asta, per presentare una nuova offerta che deve superare di almeno un quinto quella vincente. A quel punto, sarà il giudice a organizzare una nuova gara con i partecipanti all’asta precedente. Colui che si aggiudicherà il bene, con l’offerta più alta, dovrà provvedere a versare l’importo nei modi e tempi stabiliti.