Accertamento con adesione: che cos’è? E quando si effettua?

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L’accertamento con adesione è un “accordo” tra l’ufficio delle imposte e il contribuente, che i due possono raggiungere, prima o dopo un avviso di accertamento, ma senza che il contribuente non presenti un ricorso davanti al giudice. Ma come funziona di preciso? Chi può richiederlo? In quali circostanze si propone?

Come funziona l’accertamento con adesione

Questa procedura è disciplinata dagli aritcoli 5, 6 e 12 del Decreto Legislativo numero 218 del 1997, e permette di risolvere delle dispute tributarie. Esso riguarda le imposte dirette (Irpef, Ires, etc) ed indirette più importanti (come l’IVA o le imposte sulle successioni o donazione), ed è attivata dall’Agenzia delle Entrate.

L’accertamento può essere richiesto dal contribuente oppure l’Ufficio delle Imposte può spedire un invito a comparire. Se è il contribuente a rivolgersi all’ufficio, potrà formulargli una domanda di accertamento, presentando delle notifiche a comparire, impositive e non, assieme ai dati anagrafici. Entro due settimane dall’invio della domanda (la cui data cambia a seconda del modo di spedizione), l’ufficio contatta per via telefonica il contribuente e lo invita a comparire. Allora il contribuente potrà avere delle risposte in merito alla questione.

Sono due i casi in cui si propone tale accertamento: dopo aver ricevuto il suddetto avviso, e in quel caso è l’Ufficio delle Imposte che invita a comparire, e dopo un controllo eseguito sempre da quell’Ufficio o dalla Guardia di Finanza.

Quali contribuenti possono richiederlo e come versare le somme dovute

I contribuenti che possono richiedere questo accertamento sono i privati, le società di persone e quelle di capitali, le associazioni professionali, i sostituti d’imposta e gli enti.

Le somme dovute si potranno versare, a seconda dell’imposta, con i modelli F23 o F24. E si può scegliere se pagarli in un’unica soluzione, entro una ventina di giorni, o tramite rate (al massimo otto ogni trimestre, ma possono essere sedici con importi superiori ai 50,000 euro). Entro una decina di giorni dal pagamento intero o dalla prima rata dell’importo, il contribuente dovrà far pervenire all’ufficio delle Imposte la quietanza.