Modello 5 avvocati: che cos’è? A chi bisogna inviarlo?

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Gli avvocati iscritti alla Cassa Forense, sono tenuti a compilare il Modello 5, per pagare i contributi previdenziali. Ma a cosa serve questo modello? A chi si deve inviare e come?

A cosa serve

La compilazione del Modello 5 è obbligatoria, come stabilisce l’articolo 17 della Legge numero 576 del 1980, e le sue successive modifiche presenti nell’articolo 9 della Legge numero 142 del 1992. Con questo modello si comunica alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il proprio reddito professionale e l’IVA, nel corso dell’anno a fini contributivi.

Oltre agli avvocati iscritti all’albo, devono compilarlo anche i praticanti abilitati al patrocinio ed iscritti alla Cassa, gli avvocati italiani che esercitano la professione all’estero, ma con redditi e volume di affari soggetti a tassazione in Italia, gli avvocati stranieri iscritti all’albo in Italia, i professori universitari sempre iscritti all’albo e gli eredi di avvocati deceduti, se scomparsi tra il 1° marzo ed il 30 settembre dell’anno in questione (ma per questi il termine può scadere anche dopo altri sei mesi).

I contributi, poi, si calcolano considerando il 14 % del reddito dichiarato, fino a 97850 euro, e del 3 % per le eccedenze di tale limite. Il contributo minimo, deve essere pari a 2815 euro. Le agevolazioni fiscali sono previsti per i praticanti, gli iscritti all’albo che non hanno più di 34 anni, e gli avvocati che non guadagnano più di 10300 euro all’anno.

Come e quando inviarlo

Questo modello deve essere inviati entro il 30 settembre, e si compila tramite il sito ufficiale della Cassa Forense, entrando nella propria area riservata. Da lì, accedendo nella sezione dei servizi, è possibile compilarlo tramite via telematico e visto che l’utente è già registrato, i dati si potranno inserire automaticamente. Nella sezione “Acquisizione dei redditi” si devono inserire i redditi ed il volume d’affari dell’anno.

Come per tutte le altre, anche in questo se non si comunica il modello nelle date previste, si rischiano delle sanzioni amministrative. Se si omette il suo invio, tale multa può essere pari  448 euro, mentre per un ritardo di meno trenta giorni tale sanzione è di 88 euro. Un ritardo superiore ad un mese, ma comunque comunicato entro il 31 dicembre, la sanzione è di 179 euro. Dopo questa data, la cifra sale a 270 euro. Tali sanzioni si possono contestare entro novanta giorni.