Con il termine reverse charge si intende l‘inversione contabile, cioè un’applicazione dell’IVA al soggetto passivo, anziché al fornitore, come di prassi viene è solitamente stabilito. Dunque, il reverse charge è un particolare metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile della suddetta imposta sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente. Il tutto è citato nel DPR n. 633/1972, all’art. 17 commi 5, 6 e 7. Si inverte, dunque, il pagamento dell’IVA, in quanto non spetterà più al fornitore del bene o al prestatore del servizio addebitare l’IVA in fattura, bensì all’utilizzatore di tale servizio. Vediamo insieme di scoprire qualcosa in più su questo metodo e sul suo utilizzo nel campo dell’edilizia.
Reverse charge: che cos’è?
Per spiegarlo in parole semplici, possiamo iniziare dicendo che solitamente quando un fornitore vende un bene o un servizio, è sempre lui, ai fini dell’IVA, a inserire l’aliquota addebitandola sul pagamento che dovrà eseguire il cliente finale. Ma, questo passaggio, molto spesso ha agevolato qualche furbetto nel trattenere l’imposta, evadendo così il fisco. Quindi, per evitare tale reato, ecco che il metodo dell’inversione contabile, porta dei cambiamenti importanti, dove è il cliente finale a dover emettere un’autofattura da registrare sia nel registro Iva delle fatture emesse, che in quello degli acquisti. Contrariamente alla procedura precedente, secondo cui spettava al fornitore del bene o al prestatore del servizio addebitare l’IVA in fattura che poi avrebbe pagato l’utilizzatore del servizio o del bene.
Reverse charge edilizia: che cos’è?
Una volta chiarito il significato di reverse charge, vediamo come si applica nel campo dell’edilizia. Oltre, a essere necessario che sia il fornitore che il cliente finale siano soggetti passivi IVA, quest’ultimo debba risiedere nel territorio dello Stato. Una volta appurate queste condizioni, l’applicazione dell’inversione contabile si può dividere in due ambiti:
- Reverse Charge nei subappalti edili, trattandosi di rapporti finalizzati all’utilizzo di manodopera, da svolgersi presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili. Proprio per contrastare la possibilità di incorrere in reati, il DL n 124/19 ha esteso l’applicazione del Reverse Charge anche nei confronti di quelle imprese che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto.
- Reverse Charge nei servizi immobiliari, rientrando, dunque, in questo nuovo metodo anche riparazioni, i rinnovi e i restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere, nonché le costruzioni temporanee.
Reverse charge edilizia: che cosa dice la legge?
Il reverse charge rimane in vigore per i settori indicati nell’articolo 17 commi 5 e 6 del d.p.r. 633/1972, a cui, in seguito, è stata apportata un’aggiunta con la legge 190/2014, permettendo l’estensione anche ad appalti e contratti d’opera. Facendo, così, è stato possibile far rientrare anche nuovi lavori, come pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici.
Reverse charge edilizia: quando non si applica
Non è possibile invece far riferimento al metodo del reverse charge nel settore edilizia per le seguenti prestazioni:
– preparazione del cantiere;
– trivellazione e perforazione;
– realizzazione di coperture;
– noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.