Opposizione all’esecuzione: che cosa si intende? Cosa prevede?

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Nell’ordinamento giuridico italiano, l’opposizione all’esecuzione permette al debitore di opporsi ad un pignoramento, dopo che questo è avvenuto. Ma quali sono le procedure da seguire? Quando è possibile farlo?

Cos’è e quando vi si può ricorrere

L’opposizione all’esecuzione è uno strumento che occorre ai debitori e ad altri soggetti di non subire l’espropriazione di un bene, così come previsto dall’articolo 615 del codice civile. Essa può essere utilizzata dalla prima notifica dell’atto di pignoramento oppure dall’inizio di esso, tramite l’atto di precetto.

Questa proposta, tuttavia, ha un limite temporale, e cioè può essere fatta se il bene pignorato non è già stato assegnato oppure se è stato messo in vendita, fatta eccezione se sono sopravvenuti dei casi in cui il debitore non ha potuto proporla. In generale, si può contestare il pignoramento se:

  • il titolo esecutivo azionato è inesistente o inefficace;
  • il diritto vantato dal creditore precedente è inesistente;
  • il bene non è pignorabile, nei casi previsti dagli articoli 514 e 515 del codice civile.

Come si svolge l’opposizione

La fase preventiva, o pre-esecutiva, di tale strumento, può avvenire una volta che si riceve l’atto di notifica del pignoramento, il debitore, assistito da un legale, può opporsi attraverso tale atto, iscrivendo al ruolo la sua causa. In attesa di giudizio, la procedura di pignoramento viene congelata, fatto che comporta anche la sospensione dell’efficacia del precetto, entro novanta giorni dalla notifica dell’atto.

Nel caso che il pignoramento sia già iniziato, la contestazione permette al debitore di far valere i limiti di pignorabilità verso il creditore. Il ricorso viene depositato nella cancelleria del giudice che ha firmato l’atto di pignoramento, e questo a sua volta fissa l’udienza. All’udienza, il giudice si può pronunciare sulla sospensione, revocandola o confermandola, a seconda dei casi.

In questo atto di ricorso si devono includere degli elementi fondamentali, come l’indicazione del giudice adito, la generalità del debitore e del creditore, l’elezione del domicilio, le indicazioni del titolo contestato e i gravi motivi per richiedere al contestazione, le conclusioni delle richieste delle autorità giudiziarie, il luogo, la data e la sottoscrizione dell’avvocato.

I costi di tale opposizione, includono il compenso dell’avvocato a cui ci rivolge, le spese vive per il procedimento e il contributo unificato dell’opposizione all’esecuzione, che è indispensabile per iscrivere la causa al ruolo. Per calcolare tale contributo, è necessario verificare l’articolo 615 e l’articolo 619, dove sono presenti delle tabelle con i valori relativi ai vari casi.