Pensione casalinga: chi ne ha diritto? A quanto può ammontare?

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Già dal 1963, è stato istituito un fondo pensione per le casalinghe, ma che cos’è di precisione? A chi spetta tale pensione? Come richiederla? Per saperne di più si può continuare a leggere questa pagina.

Cos’è e a chi spetta

La pensione per le casalinghe è un trattamento di previdenza dell’INPS, che non richiede l’iscrizione all’INAIL. Essa copre infortuni domestici e permette di ricevere una rendita, la cui copertura varia a seconda della gravità delle lesioni di tale infortunio.

Per iscriversi a questo fondo, è necessario: avere un età compresa tra i sedici e i sessantacinque anni, e queste ultime devono occuparsi esclusivamente della cura della famiglia e dell’abitazione domestica, senza svolgere alcuna attività lavorativa, autonoma, subordinata o dipendente che sia, e non essere già titolari di titoli pensionistici. L’iscrizione si effettua tramite il sito INPS, inserendo le proprie credenziali, oppure chiamando l’ente presso i numeri di telefono o recarsi nei vari patronati, presentando i documenti richiesti.

I versamenti, l’ammontare e l’erogazione della pensione

Dopo essersi iscritti al fondo, si riceve dei bollettini per effettuare versamenti all’INPS, e l’ammontare dell’importo può essere scelto da chi lo richiedere, ma la somma mensile da versare deve essere di almeno 25,82 euro, in modo che in un anno si raggiungano almeno 310 euro.

L’ammontare della pensione delle casalinghe dipenderà sempre dai contributi versati, e questi ultimi si dovranno effettuare per almeno cinque anni, se si vuole riceve la pensione. Chi richiede un trattamento anticipato a 57 anni, dopo un minimo di cinque anni di contributi, potrà ricevere 551,81 euro, mentre chi inizia a riceverla a 65 anni, potrà usufruire di una somma che sia pari alla pensione di vecchiaia, mentre chi la riceva per inabilità avrà l’ammontare di una pensione di quest’ultimo caso. Tale pensione si può accumulare anche con l’assegno sociale, e quest’ultimo si ottiene se il proprio reddito non supera i 5983,64 euro all’anno, o gli 11967,28 euro se coniugati.